Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Ecolan spa a seguito della sentenza n.344/2016 che dichiarava illegittimo l’affidamento in house da parte del Comune di Lanciano e dichiarando conseguentemente l’inefficacia dei contratti stipulati tra Comune ed Ecolan stessa [LEGGI QUI], sulla base del mancato rispetto del cosiddetto “controllo analogo”.
Ma cosa è successo da quella sentenza? Dopo del ricorso presentato da Rieco spa, Igam srl, Società Autotrasporti e Pulizie Industriali di Petroro Silvio srl, Ecolan ha deciso di modificare lo statuto societario adeguandolo alle disposizioni del Tar [LEGGI QUI]. Successivamente, il Comune di Lanciano ha proceduto ad un nuovo affidamento in house che ha superato il precedente e quindi, di fatto, si è allineato con la suddetta sentenza del Tar.
Per questi motivi, oggi, il Consiglio di Stato, come eccepito dalla Igam srl, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per “sopravvenuta carenza di interesse” e, come si legge nella stessa sentenza, perché “risulta essersi verificata una situazione completamente nuova rispetto a quella sussistente all’epoca della proposizione dei ricorsi di primo grado, tale da rendere inutile un’eventuale pronuncia”.
In sintesi: se lo statuto è stato modificato e si è proceduto con un nuovo affidamento in linea con le direttive del Tar, perché presentare un appello su una situazione ormai obsoleta e superata? Un ricorso, che si aggiunge a quelli di Ortona e San Vito Chietino, quindi, superfluo che però tra spese legali e processuali costerà alle casse di Ecolan circa 50 mila euro.