Non si può prima autorizzare e poi negare, al termine della procedura, il trasferimento di un dipendente da un Comune all’altro. Una volta dato il consenso preventivo al trasferimento di un lavoratore, i Comuni non possono poi revocarlo senza motivazioni basate sulla legge.
Lo ha stabilito il Tribunale di Lanciano nell’ordinanza, la prima del genere in Abruzzo, con cui ha accolto il ricorso di un agente di polizia locale in servizio al Comune di Paglieta che aveva chiesto il trasferimento a Castel Frentano.
Il presidente del collegio giudicante, Riccardo Audino, e i giudici a latere Massimo Canosa e Daniela Santucci, affermano nelle motivazioni: “L’articolo 30 del decreto legislativo numero 165 del 2001, nel prevedere la necessità di un assenso preventivo dell’amministrazione di appartenenza al passaggio di un un proprio dipendente ad altra amministrazione, non contempla né la distinzione tra nulla osta preventivo alla presentazione della domanda da parte del dipendente interessato e consenso definitivo al trasferimento una volta perfezionata la procedura di mobilità attivata dall’amministrazione di destinazione del dipendente medesimo, né tantomeno la possibilità di condizionare il proprio nulla osta alla sissistenza di condizioni tecnico-giuridiche per il trasferimento”.
“Con questa pronunzia – spiega Carmine Di Risio, avvocato del vigile che ha presentato il ricorso – il Tribunale di Lanciano, in composi-zione collegiale, ha affrontato la complessa tematica della mobilità volontaria tra gli enti pubblici.
Si tratta del primo provvedimento, quantomeno in Abruzzo (ma esaminando le motivazioni dell’ordinanza il riferimento può essere esteso sul piano nazionale), che ha affrontato, nello specifico, la questione relativa al nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dalla pubblica amministrazione.
Il ricorrente ha sostenuto, sin dalla prima fase, la definitività di tale provvedimento e l’impossibilità, per l’ente di partenza, di revocare il consenso espresso una volta ultimata la procedura di mobilità.
Il Comune di partenza ha sostenuto l’esatto contrario deducendo che risultava necessario un doppio nulla osta: uno preventivo ed uno definitivo (una volta terminata la procedura).
Il Tribunale di Lanciano in prima istanza ha respinto la tesi del lavoratore (aderendo alla prospettazione del Comune) mentre, nella fase di reclamo, ha integralmente accolto quella del pubblico dipendente stabilendo che la legittima aspettativa del lavoratore al trasferimento non può essere ‘vanificata dall’ingiustificato ripensamento non legittimato da alcuna previsione legislativa’.
Il Tribunale di Lanciano, con la sua decisione – sottolinea il legale – ha stabilito un importante principio che garantirà la certezza del diritto ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. La detta pronunzia, altresì, metterà al riparo i lavoratori da eventuali provvedimenti anomali basati su inammissibili valutazioni personali e non sugli elementi oggettivi rinvenibili nelle norme di diritto”.